Scadenza patente di guida

Il Decreto di Semplificazione e Sviluppo (D.L. n. 5 del 9/2/2012) ha introdotto parecchie novità che riguardano anche le patenti ed il Codice della Strada.

L’articolo 7 del DL n. 5 del 9/2/2012 recita:
I documenti di identità e di riconoscimento di cui all’articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono rilasciati o rinnovati con validità fino alla data, corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo.

Cerchiamo di spiegare come funziona questa “semplificazione”..
Per cominciare la nuova norma si applica solo alle patenti di categoria A e B (compresa la nascitura AM e la BE) con scadenza ordinaria (cioè 10, 5, 3 e 2 in funzione solo dell’età). Sono quindi escluse tutte le patenti superiori, tutte le patenti da CML nonchè tutte le patenti con validità ridotta, indipendente dal motivo.

Al primo rilascio la scadenza della patente verrà posticipata alla data del compleanno successivo alla “vecchia” scadenza.

Lo stesso criterio va applicato a chi rinnova la patente per la prima volta dall’entrata in vigore della nuova norma.
Facciamo un esempio anche in questo caso: Giuseppe Bianchi nato il 2/6/1980 ha una patente B che scade il 13/10/2012. Il 12 Ottobre fa la visita medica per la conferma di validità ed ottiene una patente che scadrà 2/6/2023 (ottiene anche in questo caso un bonus pari ai giorni mancanti al prossimo anniversario).

Per quanto riguarda invece i rinnovi successivi al primo, quindi di una patente che risulta già allineata, con la data di scadenza, a quella di nascita del conducente, la circolare del ministero della PA indica chiaramente che “ove poi il titolare della carta di identità ne chieda il rinnovo (ulteriore al primo) dopo la data di scadenza coincidente con il giorno del compleanno, la nuova scadenza coinciderà sempre con la data del compleanno, ma sottraendo al periodo naturale di scadenza i giorni che sono stati fatti inutilmente trascorrere prima di chiedere il rinnovo“.

Non varrà quindi il trucco di rinnovare la patente con un giorno di ritardo per avere gratis un anno in più.

Nella circolare di chiarimento non vengono indicate ulteriori specificità nel caso in cui la patente venga rinnovata invece prima della scadenza, il caso più comune. In questo caso va quindi interpretata nella sua interezza la norma del DL e quindi la scadenza verrà prorogata fino alla data del compleanno.

In breve, per fare un esempio, il sig. Rossi, nato il 14/10/1972 con patente che scade nel giorno del proprio compleanno il 14/10/2012:
- se rinnova qualche giorno prima (ad esempio con un certificato medico in data 10/10/2012) avrà la patente rinnovata fino al 14/10/2022
- se rinnova qualche giorno dopo (ad esempio con un certificato medico in data 20/10/2012) avrà la patente comunque rinnovata fino al 14/10/2022.

Ma tutto questo è davvero una semplificazione?
Ai posteri l’ardua sentenza…

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